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Dati · Austria · KFG 1967 § 102

Obbligo di pneumatici invernali e catene da neve per i camion in Austria

Per i camion delle categorie N2 e N3 vale dal al : pneumatici invernali su almeno un asse motore, catene da neve per due ruote motrici a bordo. Indipendentemente dal meteo.

Traduzione Questa pagina è una traduzione. Fa fede il testo ufficiale tedesco: KFG 1967 § 102. Tutti gli orari sono espressi nell'ora locale di Austria e Germania (CET/CEST). Versione tedesca di questa pagina →

Camion N2, N3Pneumatici invernali, almeno un asse motore

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Autobus M2, M3Pneumatici invernali, almeno un asse motore

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M2, M3, N2, N3Catene da neve a bordo per due ruote motrici

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Periodo degli obblighi, ottobre 2026 – aprile 2027: camion N2 e N3 dal 1 novembre al 15 aprile, autobus M2 e M3 dal 1 novembre al 15 marzo, catene da neve a bordo dal 1 novembre al 15 aprile.

Fonte KFG 1967 § 102 Abs. 8a und 9 · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Cosa vale

Obblighi per categoria di veicolo
VeicoliPeriodoObbligoBase giuridica
Camion N2, N3 e veicoli derivati–Pneumatici invernali almeno sulle ruote di un asse motore§ 102 Abs. 8a Z 1
Autobus M2, M3 e veicoli derivati–Pneumatici invernali almeno sulle ruote di un asse motore§ 102 Abs. 8a Z 2
M2, M3, N2, N3 e veicoli derivati–Avere a bordo catene da neve idonee per almeno due ruote motrici§ 102 Abs. 9
Auto e furgoni M1, N1–Solo con condizioni invernali della strada: pneumatici invernali su tutte le ruote; con strada completamente coperta di neve o ghiaccio, in alternativa catene da neve su due ruote motrici§ 102 Abs. 8a

Pneumatici invernali ai sensi della legge: «pneumatici destinati all'uso come pneumatici da neve e fango, con un'adeguata profondità del battistrada».

Profondità del battistrada

Profondità minima del battistrada dei pneumatici invernali, se usati ai sensi del § 102 Abs. 8a KFG
VeicoliPneumatici radialiPneumatici diagonaliBase giuridica
Veicoli e rimorchi oltre 3500 kgmin. 5 mmmin. 6 mmKDV § 4 Abs. 4 Z 5
altri veicolimin. 4 mmmin. 5 mmKDV § 4 Abs. 4 Z 4

Misurata nella zona centrale del battistrada, che occupa circa tre quarti della sua larghezza. Un pneumatico invernale non può essere montato insieme a un pneumatico di altro tipo sulle ruote dello stesso asse (KDV § 4 Abs. 4c).

Fonte KDV 1967 § 4 Abs. 4 und 4c (Profiltiefe, Winterreifen je Achse) · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Limiti delle sanzioni

Chi viola il KFG (legge austriaca sui veicoli a motore) o un'ordinanza basata su di esso commette un illecito amministrativo: sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 €; se la sanzione non può essere riscossa, pena detentiva sostitutiva fino a 6 settimane. Per le violazioni del § 102 Abs. 8a e 9 il § 134 non prevede un importo specifico.

Fonte KFG 1967 § 134 Abs. 1 (Strafbestimmungen) · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Deroghe

Pneumatici invernali (Abs. 8a)

  • Veicoli che, per costruzione o per il loro utilizzo, montano pneumatici con la destinazione d'uso «spezial» (speciale).
  • Veicoli del servizio di pubblica sicurezza, veicoli militari e dei vigili del fuoco, se i pneumatici invernali non sono possibili o opportuni per costruzione o per l'utilizzo prevalente.
  • Prove su strada e viaggi di trasferimento del veicolo.
  • Veicoli che per costruzione sono destinati a circolare solo su strade sgombre da neve.

Catene da neve (Abs. 9)

  • Veicoli su cui per costruzione non si possono montare catene.
  • Veicoli che per costruzione sono destinati a circolare solo su strade sgombre da neve.
  • Autobus M2 e M3 nei servizi regolari di linea.
  • Trasferimenti verso l'allestitore o il cliente, se il viaggio avviene su strade sgombre da neve.

Testo della norma

§ 102 Abs. 8a, erster SatzDer Lenker darf ein Kraftfahrzeug der Klassen 1. N2 und N3 sowie ein von solchen Fahrzeugen abgeleitetes Kraftfahrzeug während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April oder 2. M2 und M3 sowie ein von solchen Fahrzeugen abgeleitetes Kraftfahrzeug von jeweils 1. November bis 15. März nur verwenden, wenn zumindest an den Rädern einer Antriebsachse Winterreifen (für die Verwendung als Schnee- und Matschreifen bestimmte Reifen mit entsprechender Profiltiefe) angebracht sind.

§ 102 Abs. 9, zweiter SatzDer Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3, N2 und N3 sowie eines von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeuges hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Riproduzione non ufficiale dal RIS. Fa fede la pubblicazione nel Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale federale).

Domande frequenti

Da quando vale l'obbligo di pneumatici invernali per i camion in Austria?
Per i camion delle categorie N2 e N3 dal al , indipendentemente dal meteo: pneumatici invernali almeno sulle ruote di un asse motore (KFG 1967 § 102 Abs. 8a Z 1).
In Austria i camion devono avere a bordo le catene da neve?
Sì. I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono avere a bordo dal al catene da neve idonee per almeno due ruote motrici (KFG 1967 § 102 Abs. 9).
Quanto deve essere profondo il battistrada dei pneumatici invernali dei camion?
Per i veicoli oltre 3500 kg almeno 5 mm per i pneumatici radiali e 6 mm per i diagonali, se i pneumatici sono usati come pneumatici invernali ai sensi del § 102 Abs. 8a KFG (KDV 1967 § 4 Abs. 4 Z 5).
Quale sanzione si rischia in Austria?
Una violazione del KFG è un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 €; il § 134 non prevede un importo specifico per l'obbligo di pneumatici invernali (KFG 1967 § 134 Abs. 1).

Fonte e aggiornamento

Fonte KFG 1967 § 102 Abs. 8a und 9 · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Fonte KDV 1967 § 4 Abs. 4 und 4c (Profiltiefe, Winterreifen je Achse) · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Fonte KFG 1967 § 134 Abs. 1 (Strafbestimmungen) · RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes · versione in vigore dal giorno · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0

Questa pagina ricalcola lo stato a ogni apertura e verifica ogni giorno le sue fonti. Una marcatura obbligatoria dei pneumatici (ad esempio M+S o simbolo del fiocco di neve) non è prevista né dal KFG § 102 né dal KDV § 4; per questo qui non è indicata.